Panoramica su alcune possibilità deflattive di procedimenti penali

Nell’ottica di offrire un servizio al cittadino traggo spunto da un interessante convegno al quale ho partecipato, tenutosi nel mese di novembre 2016 e organizzato dal Distretto di Corte di Appello di Torino con il seguente oggetto “la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto. Aspettative andate deluse ovvero l’alba di un nuovo giorno”.

SOSPENSIONE DEL PROCESSO CON MESSA ALLA PROVA (art. 168 bis cp)

Questo istituto può ritenersi una modalità di definizione del procedimento penale speciale e alternativa al giudizio, con rinuncia al processo ordinario e all’accertamento di una penale responsabilità  per un trattamento sanzionatorio non detentivo, attuato con lo svolgimento di un percorso trattamentale concordato, al termine del quale l’ esito positivo estingue il reato. Una sorta di anticipazione della cosiddetta risocializzazione, che in genere consegue alla esecuzione della pena dopo l’accertamento del reato.

Tale rito alternativo al giudizio è ammissibile per  reati puniti  in astratto con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria nonché per i reati elencati nell’art. 550 comma 2 del cpp e cioè:

  • violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, art. 336 cp
  • resistenza ad un pubblico ufficiale, art. 337 cp
  • oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato, art. 343 2° comma cp
  • violazione di sigilli aggravata, art. 349 2° comma cp
  • rissa aggravata , art 588 2 comma cp, con esclusione delle ipotesi in cui taluno nella rissa sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime
  • lesioni personali stradali, anche se aggravate, art. 590 bis cp (reato inserito con Legge  23 marzo 2016 n. 41)
  • furto aggravato, art. 625 cp
  • ricettazione, art. 648 cp

Per gli operatori del diritto.Tale istituto inserito nel titolo sesto del codice penale denominato della “estinzione del reato e della pena”, capo  I denominato “della estinzione del reato” art. 168 bis cp, è applicabile alle fattispecie criminose per le quali è prevista una pena base massima edittale non superiore ad anni 4 di pena detentiva, senza alcuna incidenza nella determinazione della pena delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa e di quelle ad effetto speciale (quelle che comportano un aumento o una diminuzione di pena superiore al terzo) (cfr Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali n. 36272 ud. 31/03/2016 depositata il 1/09/2016).

La sospensione del processo con messa alla prova viene disposta con ordinanza e può essere richiesta:

  • una sola volta nel corso delle indagini preliminari, nella fase procedimentale, prima della formulazione delle conclusioni in udienza preliminare (quindi anche per reati per i quali non è prevista la citazione  giudizio diretta) nonché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, nel giudizio direttissimo o in quello a citazione diretta, nonché nei procedimenti definibili con decreto penale con l’atto di opposizione art. 464 bis e 464 ter cpp;
  • l’ordinanza di sospensione è iscrivibile nel certificato del casellario giudiziale (per accertare il limite della concedibilità previsto dalla legge)
  • prevede la prestazione di condotte volte ad eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato e se possibile al risarcimento del danno; 
  • prevede l’affidamento ai servizi sociali per lo svolgimento di un programma trattamentale di attività di volontariato o  l’osservanza di prescrizioni comportamentali e la prestazione di lavoro di pubblica utilità non retribuita di durata non inferiore a 10 giorni a favore di Stato, Regioni, Province, Comuni, ASL o enti e associazioni anche internazionali che operano in Italia di assistenza sociale sanitaria e di volontariato

L’esito positivo della prova consentirà al Giudice di dichiarare estinto il reato e, ove la legge lo preveda, sarà compito dell’Autorità Amministrativa (Prefetto), non del Giudice, applicare le sanzioni amministrative accessorie (cfr. Corte Suprema di Cassazione. Quarta Sezione Penale del 23 giugno 2016 n. 29639

ESCLUSIONE DELLA PUNIBILITA’ PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO art. 131 bis c.p.

Tale causa di esclusione è stata definita una continuità dell’istituto della sospensione del processo con messa alla prova (cfr. estensori delle note alle sentenze della Suprema Corte di Cassazione  Sezioni Unite Penali n.  13681/2016  e n. 13682/2016, del 25 febbraio 2016, depositate il 6 aprile 2016)

La causa di non punibilità è stata ritenuta compresa nella categoria della cd depenalizzazione in concreto, cioè  il fatto viene valutato come illecito penale, che viene giudizialmente accertato nelle sue componenti oggettive e soggettive ma, attraverso i parametri previsti dall’art. 133 cp, il Giudice valuta di escludere la sola punibilità e quindi di non applicare ed eseguire la pena, mentre nella depenalizzazione in astratto un illecito penale, per volontà del legislatore, diventa un illecito amministrativo o civile.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è applicabile a reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni o con  la pena pecuniaria, sola o congiunta a tale pena (non alternativa come per la messa alla prova), senza tenere conto delle circostanze.

Tale causa è applicabile anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante

L’imputato ha l’onere di allegare la sussistenza dei presupposti indicando gli elementi specifici (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale del 10 aprile 2015, n. 33821, Lupattelli);  

Per gli operatori del diritto. Tale causa di non punibilità è inserita nel titolo V del codice penale denominato “Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. CAPO I Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene. Il Giudice (a differenza della sospensione del processo con messa alla prova), nel valutarne la concedibilità, deve considerare le circostanze ad effetto speciale che comportano un aumento  o una diminuzione di pena superiore al terzo e quelle per le quali la legge prevede una pena di specie diversa da quella ordinaria: in tale ultimo caso non si tiene conto del giudizio di bilanciamento di cui all’art 69 cp e la pena da considerare è quella prevista dalla fattispecie aggravata o attenuata.

La sentenza di proscioglimento predibattimentale (se pronunciata in udienza preliminare = sentenza ex art. 425 cpp - non ex art. 129 cpp in quanto esclusa dall’art 469 cpp ) o ex art. 530 cpp,: in quest’ultimo caso se pronunciata a seguito di dibattimento o di giudizio abbreviato essa avrà gli effetti previsti dall’art. 615 bis cpp sui giudizi civili e amministrativi ai sensi dell’art. 651 bis cpp e a tale fine è iscrivibile nel casellario giudiziale.

Il Giudice valuterà la particolare tenuità dell’offesa ove ritenga sussistere, CONGIUNTAMENTE, i seguenti presupposti:

  • il reato nei suoi elementi oggettivi e soggettivi con pena detentiva in astratto non superiore nel massimo edittale di cinque anni o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla pena detentiva;
  • particolare tenuità del fatto storico, con riguardo alle modalità della condotta (natura, specie, mezzi, oggetto tempo, e luogo e ogni altra modalità dell’azione), all’esiguità del danno o del pericolo nonchè all’intensità del dolo e del grado della colpa (art. 133 1° cp).

L’offesa si intende quella criminale tipica ma anche le conseguenze atipiche del danno patrimoniale e non patrimoniale

  • l’offesa NON E’ DI PARTICOLARE TENUITA’ se l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche a danno di animali, o ha adoperato sevizie, o ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche con riferimento all’età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate quali conseguenze, non volute, la morte e le lesioni gravissime di una persona (art 131 bis cp);
  • il comportamento deve ritenersi ABITUALE, cioè’ OSTATIVO ALL’APPLICAZONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA’, quando l’autore sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso reati della stessa indole (che violano una stessa disposizione di legge e quelli pur previsti da diverse disposizioni del codice penale o da leggi diverse per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono presentano nei casi concreti caratteri fondamentali comuni ad esempio norme di comportamento delle leggi sulla circolazione stradale, violazioni delle norme in materia di legislazione del lavoro, piu reati di lesioni colpose), anche se ciascun fatto isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonchè in caso di reati con condotte plurime, abituali e reiterate

Per gli operatori del diritto

NON È OSTATIVO all’ applicabilità della causa di non punibilità la fattispecie del reato permanente (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale sentenza del 8/10/2015 n. 47039, Derossi, Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale sentenza, n. 47039/15 del 8/10/2015, ric. P.M. Trib. Asti), cioè una condotta persistente nel tempo con protrazione dell’offesa al bene giuridico protetto, anche se la valutazione della tenuità dell’offesa dovrà considerare il tempo trascorso dalla cessata permanenza, cioè più tardi cessa la permanenza più è difficile rilevare una tenuità dell’offesa (ad esempio in caso di violazioni urbanistiche e paesaggistiche);

NON È OSTATIVO all’applicabilità della causa di non punibilità il concorso formale di reati, cioè una unica azione od omissione con violazione di diverse disposizioni di legge o più violazioni della stessa disposizione (da distinguere dall’unicità della intenzione), non è collocabile tra le condotte plurime, abituali e reiterate di cui al comma 3 dell’art. 131 bis cp e quindi è applicabile l’art. 131 bis cp.

NON È OSTATIVO all’applicazione dell’art 131 bis cp  un precedente giudiziario in presenza degli altri requisiti congiuntamente richiesti per la sussistenza della causa di non punibilità, ma sicuramente lo diventa la sussistenza di precedenti reiterati e specifici,  l’abitualità e la professionalità o la tendenza a delinquere e la commissione di reati della stessa indole, anche se ciascun fatto da solo è da ritenersi tenue.

E’ OSTATIVO ALL’APPLICAZIONE DELLA CAUSA DI NON PUNIBILITA’ l’ipotesi di reato continuato, reati esecutivi del medesimo disegno criminoso (reato continuato art. 81 cpv cp. ) in quanto è ravvisabile un’ abitualità nella condotta (art. 131 bis comma 3° cp) (cfr.  Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Penale del 01/07/2015 n. 43618)

 

La Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali nelle sentenze n.  13681/2016  e n. 13682/2016, del 25 febbraio 2016 ha affrontato le questioni dell’applicabilità di tale causa di non punibilità per reati in cui sono previste diverse soglie di punibilità, stabilite per i diversi gradi di offensività, es. reati in materia ambientale, reati tributari, guida in stato di ebrezza etc dove le soglie di pena previste dal legislatore sono state determinate valutando la maggiore o minore gravità del fatto, correlata a dati tecnici quale ad esempio il tasso alcolemico, l’entità dell’imposta evasa, i valori di contaminazione ambientale etc.

La Suprema Corte ha concluso sulla compatibilità della causa di cui all’art. 131 bis c.p. con le diverse soglie di punibilità,  dovendo peraltro essere valutati l’evento, la condotta e l’offesa, ai sensi dell’art. 133 comma 1 cp,  cioè in concreto è necessario considerare il contesto pericoloso nel quale si è verificato il fatto con rilevanza del fatto storico e non di quello tipico. (cfr. Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale del 9 settembre 2015 n. 44132, Longoni).

La pronuncia di non punibilità per tenuità del fatto, cioè l’utilità o meno della applicazione ed esecuzione della pena, non influisce sulla applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove esse siano previste dal legislatore, mantenendo esse la loro autonomia

Nei reati di guida in stato di ebrezza e di rifiuto di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico, previsti dall’art. 186 del CdS le sentenze della Corte di Cassazione Sezioni Unite Penali hanno ritenuto applicabile la causa di non punibilità di cui all’art 131 bis cp, purche essa sia preceduta da una valutazione del fatto concreto, secondo i parametri previsti dall’art 133 comma 1 cp.

Sono quindi comprese le condotte di guida sanzionate in relazione ai tassi alcolemici accertati e disciplinati alle lettere b) e c) comma 2 art. 186 Cds, in caso di provocazione di incidente (senza lesioni gravi), comma 2 bis, la condotta aggravata di guida nelle ore notturne, comma 2 sexies , nonchè in caso di rifiuto di sottoporsi al test di accertamento del tasso alcolemico, comma 7 del medesimo articolo 186 Codice della Strada.

VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE

APPLICAZIONI PRATICHE

Il reato di guida in stato di ebrezza tutela il bene giuridico della sicurezza nella circolazione stradale ed il bene della vita e dell’integrità personale.

ART. 186 del Codice della Strada, comma 2 prevede 3 categorie di violazioni correlate a distinti tassi alcolemici accertati:

  1. tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 g/l= sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi
  2. tasso alcolemico superiore a 0.8 e non superiore a 1,5 g/l = ammenda da 800,00 ad 3.200,00 e arresto fino a 6 mesi e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi fino ad un anno
  3. tasso alcolemico superiore a 1,5, g/l = ammenda da 1.500,00 ad 6.000,00, l’ arresto da 6 mesi ad 1 anno, sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo se di proprietà del conducente

Sono in astratto ipotizzabili le seguenti definizioni del procedimento penale:

  1. SOLO PER UNA VOLTA, nelle ipotesi previste alle lettera b) e c) sanzionate con la pena detentiva e pecuniaria, previo accertamento della responsabilità penale, il procedimento penale è definibile con sentenza di condanna dibattimentale, o a seguito di giudizio abbreviato o di  applicazione di pena o con decreto penale non opposto, richiedendo la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità: lo svolgimento con esito positivo consentirà al Giudice di dichiarare estinto il reato e disporre la riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria e la revoca della confisca del veicolo sequestrato;
  2. SOLO PER UNA VOLTA nelle medesime ipotesi delle lettere b) e c), è possibile definire il procedimento penale con richiesta di sospensione e messa alla prova ai sensi dell’art. 168 bis cp, così rinunciando al giudizio ordinario e all’ accertamento della responsabilità penale: all’esito positivo della prova il Giudice pronuncia sentenza di estinzione del reato ma le sanzioni amministrative accessorie, inalterate nella loro entità, saranno applicate dall’Autorità amministrativa (Prefetto), ai sensi degli artt. 221, 223, 224  e 224 ter del CdS

Art. 186 del codice della Strada, comma 2 bis, ove il conducente guida in stato di ebrezza provoca un incidente stradale (senza lesioni personali stradali) e  le sanzioni sono raddoppiate rispetto a quelle previste dall’art. 186 comma 2 (mentre per gli infraventunenne sono aumentate da un terzo alla metà) come segue:

  1. tasso alcolemico accertato, compreso tra 0,5 e 0,8 g/l = sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno)
  2. tasso alcolemico accertato, compreso tra 0,8 e 1,5 g/l = ammenda da € 1.800,00 a € 6.400,00 e arresto fino ad 1 anno con sospensione della patente da 1 anno ad 2 anni
  3. tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l = ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00, arresto da 1 anno a 2 anni e sospensione della patente da 2 a 4 anni.

Sono in astratto ipotizzabili le seguenti definizioni del procedimento penale:

  1. per una sola volta è possibile richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova, con rinuncia al giudizio e all’accertamento della responsabilità penale con pronuncia di estinzione del reato, ai sensi degli art. 168 bis cp e 464 cpp, mentre è ESCLUSA espressamente la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità (comma 9 bis dell’art. 186 CdS),
  2. applicabilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cp ma prima deve essere accertata nel caso concreto la sussistenza del reato, del limite di pena detentiva non superiore al massimo edittale di cinque anni, di tutti i parametri previsti dall’art. 133 comma 1 cp e la non abitualità del comportamento.

In entrambe le modalità di definizione le sanzioni amministrative accessorie sono quelle disciplinate dagli artt. 221, 223, 224  e 224 ter del CdS, inalterate nella loro entità e applicate dal Prefetto

Ritengo infine utile segnalare la Legge 23 marzo 2016 n. 41 che ha introdotto il reato di omicidio stradale e lesioni personali stradali di cui agli artt 589 bis e 590 bis cp., con autonome fattispecie di reato e incremento delle relative pene, attese la gravità e la frequenza degli episodi occorsi.

La materia è disciplinata dall’art. 590 bis cp.  che prevede lesioni personali stradali gravi e gravissime, come definite dall’art. 583 cp:

lesioni gravi

  • malattia che mette in pericolo di vita la persona o una malattia o incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni:
  • se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  • se la persona offesa è donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;

lesioni gravissime

  • una malattia certamente o probabilmente insanabile
  • perdita di un senso
  • perdita di un arto o mutilazione che renda l’arto inservibile o perdita dell’uso di un organo e della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella
  • deformazione o sfregio permanente
  • aborto della persona offesa

commesse con violazioni delle norme sulla disciplina della circolazione stradale comprese quelle commesse in condizioni di abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, ed è stata scorporata dall’art. 590 c.p. che prevede al terzo comma la residua ipotesi riferibile espressamente alle violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni su lavoro.

Il 1 comma dell’art. 590 bis cp è sanzionata la condotta di colui che “cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.

Al 4 comma del medesimo articolo sono previste, come ipotesi aggravate: “salvo quanto previsto dal terzo comma” (riferendosi alle condotte di guida poste in essere da conducenti neopatentati e da quelli provvisti di qualità soggettive professionali, elencati all’art. 186 bis codice della Strada),”chiunque ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrezza alcolica ai sensi dell’art. 186 comma 2 lettera b) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n 285” (tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) “cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissimepene applicabili anche in caso di superamento del limiti di velocità in centro urbano o in strade extra urbane, in caso di attraversamento di una intersezione con semaforo rosso o circolando contromano o in caso di inversione del senso di marcia in prossimità di intersezioni, curve, dossi, o in caso di sorpasso in corrispondenza di attraversamento pedonale o di linea continua.

L’intervenuta modifica legislativa consentirebbe in astratto la definizione per una sola volta, del procedimento penale con richiesta di sospensione del processo con messa alla prova prevista dall’art. 168 bis del cp richiamando quest’ultimo espressamente i delitti previsti dal 2 comma dell’articolo 550 cpp, le lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis cp e che ritengo possano essere individuate nel 1 e 4 comma del medesimo articolo.

Per contro invece non pare essere applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis c.p. neanche all’ipotesi di cui al comma 2 dell’articolo 590 bis per lesioni personali  gravi punite con la reclusione da 3 a 5 anni (limite di pena ammissibile) per la incompatibilità della particolare tenuità del fatto con la natura grave delle predette lesioni.

Articolo redatto dall'Avvocato Mariapia Di Grazia e pubblicato il 20 dicembre 2016: nell'approfondimento sono stati  selezionati i contenuti delle seguenti fonti:

  • sentenza Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale del 8 ottobre 2015 n. 3324/2015
  • sentenze Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite Penali n.  13681/2016  e n. 13682/2016, del 25 febbraio 2016, depositate il 6 aprile 2016 (citate nel sopra citato convegno) pubblicate su www.penalecontemporaneo.it
  • note alle predette sentenze redatte da Enrico Andolfatto (pubblicate  il 29 aprile 2016 su www.penalecontemporaneo.it) e da Andrea Trappolini (pubblicate il 06/10/2016 su www.iurisprudentia.it)
  • sentenza Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale del 23 giugno 2016 n. 29639 (pubblicata su www.questionegiustizia.it)
  • sentenza Cassazione Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali del 01/09/2016 n. 36272;
  • commenti redatti dal Dott. Antonio Corbo, dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo – Servizio Penale della Corte Suprema di Cassazione e dal Dott. Giovanni Zaccaro, Giudice del Tribunale di Bari  su www.questionegiustizia.it;
  • Circolare 5/2016 del 29 marzo 2016 del Dott. Giuseppe Amato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento